STATUTO DEL CIRCOLO NAUTICO CINCINNATO  SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA

TITOLO I

COSTITUZIONE- SEDE- OGGETTO -DURATA

ART. 1) E’ costituita, con Sede nella frazione Lido di Cincinnato, nel Comune di Anzio, una Società Cooperativa a mutualità prevalente con la ragione sociale ” Circolo Nautico Cincinnato Società Cooperativa a responsabilità limitata”, in prosieguo chiamata, per brevità, “C.N.C.”.
La Cooperativa ha la durata di anni 40 (quaranta) dalla data odierna, salvo proroghe deliberate dall’Assemblea.

ART. 2) La Società si propone lo scopo di assicurare ai soci la possibilità di perfezionamento edu­cativo e culturale e migliorare le condizioni ambientali sotto il profilo igienico e sanitario, nonché assicurare loro lo svolgimento di attività sportive, in particolare nautica e ricreativa, promuovendo lo sviluppo turistico della zona.
La Società potrà  compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari, industriali e finanziarie necessarie od utili allo scopo sociale.

TITOLO II

SOCI

ART. 3) Il numero dei soci è illimitato ma non potrà mai essere inferiore a 9 (nove).
Possono essere soci tutte le persone fisiche o giuridiche che abbiano interessi coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività svolta dalla Società e che siano proprietari di unità abitative facenti parte del Comune di Anzio, in quanto ciò comporti un effettivo interesse alla tutela ed alla valorizzazione della natura e dell’ambiente dello stesso Comune ed alla effettiva utilizzazione delle strutture del circolo per uso familiare.
Nel caso di persona giuridica la sussistenza dei requisiti deve essere verificata limitatamente al suo legale rappresentante o ad uno solo dei soci designato dalla società, in linea con gli scopi sociali del Circolo.

ART. 4) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione corredata da copia dell’atto di acquisto di proprietà, in analogia all’art.3 (tre), specificando nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, oltre tali dati riguardanti il legale rappresentante ovvero il socio designato dalla società, è necessario presentare anche lo Statuto della Società.
Sull’accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione. Le modalità di ammissione sono regolate dagli artt. 2527 e 2528 C.C.

ART. 5) Il nuovo socio ammesso deve versare, oltre l’importo della quota di capitale sottoscritta, una somma da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali della Società, in conformità agli artt. 2512 e 2525 C.C.
Ciascun socio può sottoscrivere quote di capitale sino ad un massimo di Euro 41.316,55. (quarantunmilatrecentosedici/55).

ART. 6) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che ha perso i requisiti necessari per l’ammissione e/o che non si trovi più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare ai sensi dell’art 2532 C.C. se ricorrono i motivi che a norma di legge e del presente Statuto, legittimo il recesso ed a provvedere in conseguenza nell’interesse della Società.

ART. 7) Oltre che nei casi previsti dalla Legge può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio che:
– non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
– in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la Società e fomenti dissidi o disordini tra i soci in quanto gli scopi prevalentemente ideali della società sono predominanti sullo scopo economico;
– sia gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
– non abbia o perda i requisiti· previsti per la partecipazione alla società;
– eserciti in proprio imprese identiche o affini con quella della società;
Nei casi indicati il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola entro trenta giorni. Nel caso che il socio si mantenga inadempiente, l’esclusione deve essere deliberata dagli Amministratori. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ART. 8) Nel caso di decesso di un socio, la società continuerà con l’erede che si trovi nelle condizioni di cui all’art. 3. Nel caso di più eredi, essi, entro il termine che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio e li rappresenti di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, 2° e 3° comma del C.C. Ciascun coerede e/o comproprietario, avente i requisiti di cui all’art.3, può richiedere l’iscrizione a socio singolarmente.

ART. 9) Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto, quando non trovi applicazione l’articolo 8 precedente, avranno diritto al rimborso delle quote di capitale in base ai risultati del bilancio dell’esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio. La relativa domanda deve essere fatta con lettera raccomandata a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla approvazione del bilancio relativo a detto esercizio. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dalla domanda. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi dei soci defunti, saranno devoluti ad una riserva straordinaria. La quota di liquidazione in favore del socio uscente per recesso, esclusione o morte, non comprenderà anche il rimborso della quota di ammissione che il socio è tenuto a versare al momento della sua ammissione nella Società.

ART. 10) In ogni caso i soci che cessano di far parte della Società rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso, l’esclusione o la cessione di quote si sono verificati verso la Società per il pagamento delle quote sottoscritte e non versate e, verso i terzi, nei limiti di detto pagamento, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello steso modo e per lo stesso termine è responsabile l’erede del socio defunto, se non diventa socio..

ART. 11) Il patrimonio della società è costituito:
a) dal Capitale. Sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di euro 110. L’adeguamento del capitale, per i soci attualmente presenti, sarà fatto utilizzando una riserva straordinaria;
b) dalla Riserva Ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all’art. 13;
c) dal Fondo di Riserva Speciale, formato con le sole somme versate dai soci a titolo di tassa di ammissione;
d) da Riserve Straordinarie, ivi comprese le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti ed esclusi e agli eredi dei soci defunti, a norma dell’art.9 precedente;
e) dalla Riserva Indivisibile formata ai sensi della legge N° 904/1977;
f) da ogni altro fondo e accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o previsione di oneri futuri.
La responsabilità dei soci è contenuta nei limiti delle quote sottoscritte, rispondendo per le obbligazioni sociali soltanto la Società con il suo patrimonio.

ART. 12) Le quote di Capitale non possono essere sottoposte a pegno o vincoli né essere cedute senza l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Esse si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima

TITOLO III

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

ART. 13) L’esercizio sociale va dal l gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, nelle sue tre parti : Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, da compilarsi con criteri di oculata prudenza, previo esatto controllo dei conti. Gli avanzi di gestione risultanti dal Bilancio saranno così destinati:
a) non meno del 30% (trenta per cento) al Fondo di Riserva ordinaria;
b) una retribuzione del Capitale effettivamente versato, in misura non superiore al tasso legale di interessi;
c) una quota deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge in materia;.
d) l’Assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni dei punti precedenti, la totalità degli avanzi netti di gestione venga accantonata la percentuale di cui ai punti a) e c) la rimanenza sia devoluta per il raggiungimento degli scopi sociali;
La relazione al bilancio redatta dagli Amministratori e la relazione dell’organo di revisione devono indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il peculiare carattere cooperativo della Società.

L’Assemblea che approva il bilancio può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici a titolo di ristorno; detti trattamenti devono comunque essere di misura proporzionale alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione degli storni sono determinati da apposito regolamento.

ART. 14) Qualora si dovesse superare il fatturato di euro 41.316.551,93 o si possiedano Riserve Indivisibili superiori a euro 1.549.370,70 la cooperativa è tenuta a far certificare i propri bilanci da una società di revisione iscritta all’Albo speciale di cui all’art.8 del D.P.R. N° 136/1975 e convenzionata con un’Associazione Nazionale di categoria, secondo le leggi vigenti.

REQUISITI PER LA MUTUALITA’ PREVALENTE

ART. 15) La Cooperativa è a mutualità prevalente in quanto svolge la sua attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori od utenti di beni e servizi.
Pertanto, ai sensi dell’art. 2514 C.C., la cooperativa è assoggettata alle seguenti clausole:
a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato ;
b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
La mutualità prevalente deve essere ogni anno certificata dagli amministratori nella nota integrativa al Bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di misura della mutualità.
La quota di utili che non è assegnata ai sensi dell’13 e che non è utilizzata per la rivalutazione delle quote deve essere destinata a fini mutualistici.

ART. 16) Le Riserve, comunque denominate e per qualunque scopo accantonate, non possono essere ripartite tra i soci durante l’esistenza della società.
In caso di scioglimento della Società l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il Capitale Sociale versato ed i dividendi eventualmente maturati e non riscossi nell’ultimo decennio, sarà devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA

ART. 17) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante invio ai soci di avviso contenente l’ordine del giorno da trattare, il luogo e la data della prima, della seconda convocazione ed eventualmente della terza. Le convocazioni successive alla prima devono essere fissate almeno 24 ore dopo la precedente. L’avviso deve essere comunicato per raccomandata o anche per fax, e-mail o telegramma, almeno otto giorni prima di quello fissato per la prima riunione ed affisso, contemporaneamente, nella sede sociale. In mancanza dell’adempimento della suddetta formalità, l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci, tutti gli Amministratori e l’intero organo di controllo.

ART. 18) l’Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio;
b) procede alla nomina delle cariche sociali ;
c) determina la misura dell’eventuale compenso agli Amministratori, ai Revisori od ai Sindaci, a norma di legge;
d) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
e) delibera sulle responsabilità degli Amministratori;
f) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto o comunque sottoposti al suo esame dagli Amministratori.
Essa ha luogo almeno una volta l’anno, entro centoventi giorni successivi alla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società, e quante volte il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta scritta, con l’indicazione della materia da trattare, dal Collegio Sindacale, ove costituito, ovvero da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi due casi la convocazione deve aver luogo senza ritardi.
L’Assemblea è straordinaria, a norma di legge, quando delibera sugli oggetti di cui all’art. 2365 C.C.

ART. 19) Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono regolarmente costituite in prima convocazione quando è presente o rappresentata la maggioranza dei soci; in seconda od in terza convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati all’adunanza. Le deliberazioni sono valide se prese dalla maggioranza dei presenti.
Quando si tratti di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell’oggetto sociale o del tipo o sulla funzione della Società oppure sul trasferimento della sede sociale in altri Comuni dello Stato è sempre necessaria la presenza o la rappresentanza della maggioranza dei soci e le deliberazioni sono valide col voto favorevole di almeno tre quinti dei voti di tutti i soci. In questi casi i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla Società. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all’Assemblea non oltre dieci giorni dalla chiusura di questa e da quelli non intervenuti non oltre trenta giorni dalla data dell’avvenuta Assemblea.

ART. 20) Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti dovuti. Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall’Assemblea.
Dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentino almeno un quarto dei voti dei soci presenti o rappresentati.
Le elezioni alle cariche sociali potranno avvenire per acclamazione.
Ciascun socio, persona fisica o giuridica, ha un voto solo, qualunque sia il numero delle quote sottoscritte.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci o da un loro familiare tesserato, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare al massimo altri cinque soci. Chiunque ricopra cariche sociali nella Cooperativa non può ricevere deleghe.

ART. 21) L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua ·assenza, dalla persona designata dall’Assemblea. La nomina del Segretario sarà fatta dal Presidente dell’Assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente. Il segretario può essere un socio. Occorrendo, l’Assemblea può nominare altresì due o più scrutatori.
Le deliberazioni debbono constatare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale dell’Assemblea straordinaria deve essere redatto da Notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 22) Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove consiglieri scelti dall’Assemblea tra i soci cooperatori o tra i parenti entro il secondo grado dei soci cooperatori o tra i coniugi dei soci cooperatori o tra gli affini dei soci cooperatori. La maggioranza dei consiglieri deve essere costituita dai soci cooperatori.

Gli Amministratori durano in carica tre anni, e sono rieleggibili. Essi sono dispensati dal prestare cauzione; non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l’Assemblea.
Nella sua prima seduta Il Consiglio di Amministrazione nomina un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario con funzioni di cassiere.

ART. 23) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà opportuno oppure ne sia fatta domanda da almeno 3 Consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire non meno di cinque giorni prima dell’adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma od altro mezzo più rapido, in modo che i Consiglieri e l’Organo di controllo ne siano informati almeno due giorni prima delle riunioni.
Le deliberazioni dovranno essere prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 24) Il Consiglio dj Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell’oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell’Assemblea. Perciò esso può anche deliberare l’adesione e la partecipazione della Cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi o consortili la cui azione possa tornare utile alla Cooperativa od ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche, a compromettere in arbitrati, anche come amichevoli compositori di controversie riguardanti la società.
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri, fissandone i limiti.

ART. 25) La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale può compiere tutti gli atti che rientrino nell’oggetto sociale su delega del CDA, con le esclusioni di cui all’art. 2381 C.C. Può, perciò, con la sola sua firma rilasciare deliberazioni e quietanze, tanto alle Amministrazioni dello Stato ed a Enti Pubblici, quanto a Banche o privati. Può rilasciare procure ad acta a professionisti, anche per ricorsi e contro ricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l’assistenza e rappresentanza legale della Società davanti ad altri organi giurisdizionali e amministrativi.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, riconosciuto dal Consiglio, tutti i suoi poteri spettano al Vice Presidente ed in assenza di questi ad un Consigliere designato dal Consiglio.

ORGANI DI CONTROLLO

ART. 26) Il controllo contabile della società è esercitato da un revisore iscritto nel registro istituito e tenuto a norma di legge. Per la nomina, il funzionamento, le competenze e la retribuzione valgono le norme di legge.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

ART. 27) Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società dovrà essere disciplinato da un regolamento generale interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall’Assemblea. Nello stesso regolamento generale potranno essere stabiliti le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della Società.

ART. 28) In qualunque caso di scioglimento della Società, l’Assemblea, con la maggioranza stabilita dall’art.19, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri ed i compensi.

ART. 29) Per quanto non è regolato dal presente Statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata nonché quelle sulle associazioni che svolgono attività sportive e ricreative, in quanto compatibili.

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